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L'EDIFICIO PIU COSTOSO AL MONDO FIRMATO DALL'ARCHITETTO ITALIANO RENZO PIANO (SEUL COREA DEL SUD)

 

 

 

 

Le tipiche Cisterne d'acqua di New York City #watertower #NewYork #NY #USA

 

 

 

 

 

 

 

 

Risarcimento danni al condomino derivante da cosa comune

COME VA RIPARTITO TRA I CONDOMINI?

tratto da ANAPI news 2015

 

Può capitare in ogni condominio che si rispetti, il sorgere di una problematica come quella che affronteremo: la richiesta da parte di un condomino, del risarcimento danni provocato da una cosa comune. La questione spesso, oltre a far andare su tutte le furie i condomini chiamati a

risarcire, impaccia molti amministratori di condominio. Il nodo è capire e sapere come ripartire tali danni che non sempre possono essere ripartiti in parti uguali, non sempre tutti i condomini sono tenuti a risarcire, in virtù della “presunzione di comproprietà”.

Le parti comuni, definite dall’articolo 1117 del codice civile sono:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le  fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento

dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. A creare problemi di solito, sono gli impianti idrici e fognari, che, per loro costituzione però, sono formati di tronchi o gomiti, o meglio raccordi, che permettono la fruizione del servizio a tutti gli immobili.

Premettendo:

1) che la richiesta di risarcimento, deve essere portata a conoscenza dei condomini attraverso l’assemblea condominiale, come oggetto nell’ordine del giorno della convocazione, che per la validità della convocazione è sufficiente il quorum ex. articolo 1136 del codice civile, così come per la validità delle deliberazioni;

2) che l’assemblea potrà deliberare di risarcire il danno in parti uguali o secondo i millesimi di proprietà; non va esclusa la possibilità di considerare proprio in tali questioni la presunzione di comproprietà. È consigliabile in casi simili sia all’amministratore del condominio che all’assemblea condominiale di cercare di capire, tramite consulenza tecnica, le cause e le parti dell’impianto danneggiato. La localizzazione della rottura è necessaria per capire, ad esempio se il tratto della rete fognaria è di natura condominiale oppure se il guasto si riferisce solo a quella parte che è di pertinenza del singolo condomino o di alcuni di essi, perché potrebbe risultare che il danno causato ad esempio dall’ostruzione di una parte dell’impianto a servizio esclusivo di alcuni appartamenti e non di tutto il condominio. Va considerato che, se per ipotesi e tecnicamente parlando, il danno si verificasse in posizione antecedente al raccordo, dal quale l’impianto comincia ad essere comune, allora i condomini non saranno tenuti a  risarcire il danno. Con riguardo all’impianto fognario, è orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti i condotti fognari sono considerati parti comuni solo “fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei soli raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale di scarico, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva.” (C. Cass. 14.06.2012, n. 9765) Va del pari osservato che “l’accertamento della natura non condominiale di un bene – per mancanza del presupposto della relazione di accessorietà strumentale e funzionale con le unità immobiliari comprese nel condominio (ex plurimis, Cass., sez. 2ª, sentenza n. 4973 del 2007) – non esclude l’eventuale comunione su di esso instaurata per volontà delle parti”. (C. Cass.06/10/2014, n. 20986)

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

 

 

Normativa nazionale vigente

 

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Decreto Ministeriale del 10 Febbraio 2014

Dal primo giugno 2014 come stabilito dal presente decreto, entrano in vigore il nuovo modello di libretto di impianto e i nuovi modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica, in sostituzione, rispettivamente, di libretto di impianto/centrale e dei precedenti rapporti di controllo di efficienza energetica (allegati F e G del D.lgs 192/05).

 

Allegato I - Scheda identificativa dell'impianto

Allegato II - Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici)

Allegato III - Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo)

Allegato IV - Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 (scambiatori)

Allegato V - Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 (cogeneratori)

Legge 3 Agosto 2013, N.90

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (GU n.181 del 382013) Vigente al: 4-8-2013

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n.75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (GU n.149 del 27/06/2013) Vigente al: 12/07/2013

Decreto Legge n.63 del 4 Giugno 2013

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione (GU n.130 del 5/06/2013)

Decreto 22 novembre 2012

Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n.21 del 25-1-2013)

Decreto Ministeriale 22 Novembre 2012

Modifica del decreto 26 Giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (GU 13/12/2012)

Decreto Legislativo n.28 del 3 marzo 2011

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE.

Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010

"sulla prestazione energetica degli edifici" (GUUE 153 del 18/06/2010)

Decreto Ministeriale 26 Giugno 2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - (GU n.158 del 10/7/2009)

Decreto del Presidente della Repubblica, n.59 del 2 aprile 2009

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (GU n.132 del 10/6/2009 in vigore dal 25/06/2009)

Decreto Legislativo n.311 del 29 dicembre 2006

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Decreto Legislativo n.192 del 19 Agosto 2005

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (Coordinato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

 

 

 

 

 

SICUREZZA LAVORO

 

Circolare del 3 marzo 2015

Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011

 

Emanata la Circolare del 3/3/2015 concernente "Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII  del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"

 

http://www.lavoro.gov.it/

 

 

 

 

 

SICUREZZA LAVORO

 

Decreto interministeriale 18 novembre 2014, n. 201

Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

 

 

Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15 del 20-1-2015 – Entrata in vigore del provvedimento: 4 febbraio 2015)

 

 

http://www.lavoro.gov.it/

 

 

 

 

 

ABUSI EDILIZI

Gli edifici abusivi possono essere automaticamente espropriati

 

 

L’abuso edilizio non demolito viene acquisito dal Comune in via automatica in caso di mancato adempimento dell’ordine di demolizione (sentenza 4 marzo 2015, n. 1064 del Consiglio di Stato).

 

Con la sentenza 4 marzo 2015, n. 1064, relativa all’ottenimento gratuito di un’opera abusiva per variazione dell’originaria concessione edilizia, il Consiglio di Stato stabilisce che il Comune acquisisce in via automatica l’abuso edilizio quando non viene demolito.

L'acquisizione avviene di diritto, in base all’articolo 31, commi 3 e 4, del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), relativo all’inadempimento dell’ordine di demolizione.

 

Il Comune, quindi, acquisisce gratuitamente al patrimonio comunale ciò che viene costruito con abuso edilizio. Si tratta di una sanzione stabilita dalla legge per il mancato adempimento dell’ordine, impartito dal Comune stesso, di demolire opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi.

 

Vengono concessi 90 giorni per adempiere all’obbligo. Se dopo  la scadenza dei 90 giorni l’abuso edilizio non è stato demolito, il Comune ne acquisisce la proprietà in quanto l’accertamento assume carattere dichiarativo dell’effetto traslativo della proprietà.

 

La scadenza del termine dei 90 giorni, secondo il Consiglio di Stato, è quindi il presupposto che fa scattare automaticamente il trasferimento coattivo della proprietà. In base all’articolo 31, comma 4 del Testo Unico dell’Edilizia,l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo  costituisce il “titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.

 

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